giovedì 7 luglio 2011

Non si può, c'è la privacy!

Fonte vignetta: http://blogs.sdf.unige.it/wordpressMU121/s2802044/2007/05/28/un-po-di-storia


E' con la frase del titolo di questo post che spesso il fotoamatore si vede motivata una attività inibitoria dell'atto fotografico da egli intrapreso. E a pronunciarla sono tanto le persone comuni, che si sentono "minacciate" dalla ripresa, quanto (e più gravemente) gli esponenti delle varie forze dell'ordine, senza distinzioni. Il problema in realtà è molto più complesso, non riguarda solo la fotografia ma, in generale, la vita e la società moderne. E' sempre più diffusa la convinzione che, in nome di una Privacy non meglio definita e identificata, sia possibile vantare diritti di censura e inibitoria a tutto campo, ogniqualvolta, cioè, ci si sente minacciati da una qualsiasi altrui attività.
Il discorso potrebbe facilmente diventare ingestibile, tale è l'ampiezza dei settori interessati alla riservatezza (basti pensare alle vicissitudini parlamentari in tema di intercettazioni giudiziarie n.d.r.), per questa ragione circoscriviamo l'ambito di analisi alla sola pratica fotografica.
Il punto saliente è riassumibile in questa domanda:  

Esiste un complesso di norme nel nostro ordinamento che disciplina l'attività fotografica, amatoriale e professionale, stabilendo cosa e chi può essere fotografato ed eventualmente a quali condizioni?

Ebbene, volendo anticipare una risposta, questa è sicuramente affermativa e, nel corso del mio cammino nel mondo della fotografia e della legge, ho potuto personalmente rendermene conto. Il problema e che tale complesso di norme è misconosciuto ma, ciononostante, inneggiato a vessillo della riservatezza, senza grande discernimento al riguardo. Spesso si vieta di fotografare "per sicurezza", secondo la filosofia del "nel dubbio meglio evitare"; ma da buon fotoamatore e uomo di legge, nonché cittadino italiano, io pretendo che mi si inibisca qualcosa solo quando questa è effettivamente vietata, non per hobby o per la presunzione dell'inibente di turno. Cerchiamo dunque di fare chiarezza e di capire come funzionano esattamente le cose.


QUADRO NORMATIVO
La prima cosa da precisare riguarda le fonti giuridiche che disciplinano la privacy e, più o meno direttamente l'attività fotografica. Al riguardo sono essenzialmente due i testi di legge che ci interessano e si tratta in particolare de:

  • R.D. n. 633 del 1941 (e succ. mod.): Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
  • D.Lgs. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali
IL REGIO DECRETO 633/1941
In particolare, la prima fonte citata ci interessa per ciò che concerne i diritti connessi al ritratto. Gli artt. 96 e 97 del R.D., infatti, stabiliscono in combinato disposto che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, ma che non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata. 

La prima conclusione che può trarsi al riguardo in modo inconfutabile è che, relativamente al ritratto (del quale peraltro la norma non dà alcuna definizione e che, presumibilmente deve essere inteso come ogni immagine nella quale appaia, come soggetto unico o principale, un volto riconoscibile), le uniche disposizioni inibitorie, comprensive peraltro di eccezioni, riguardano esclusivamente la esposizione, la riproduzione o la messa in commercio del ritratto stesso e non già la mera ripresa! Ragion per cui non si può impedire di fotografare, a meno che non ci si trovi in particolari luoghi (ad esempio in prossimità di aree militari) in cui è esplicitamente vietato eseguire riprese.
Chiarito questo passiamo ad analizzare i casi per i quali la norma esclude la necessità del consenso; si tratta di tutta una serie di casi, tra i quali assumono rilevanza per il fotoamatore quelli che seguono:
  1. scopi scientifici, didattici o culturali: trattasi evidentemente di definizione ampia, che ricomprende ogni tipo di attività connessa ai menzionati scopi, per cui anche una mostra, un concorso fotografico, una pubblicazione su una rivista di settore sono attività per le quali il consenso non sarebbe necessario.
  2. riproduzione connessa a fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico: in questo caso, per l'esclusione della necessità del consenso, è necessario e sufficiente che il fatto o i fatti ripresi si siano svolti in pubblico. La norma, infatti, non richiede come condizione necessaria che debba sussistere un interesse pubblico.
Ma se le cose stanno così, perchè molte riviste e organizzatori di concorsi richiedono una liberatoria sottoscritta dal soggetto ritratto? Il motivo risiede nel secondo comma dell'art. 97 del R.D., secondo il quale l'esposizione o commercializzazione del ritratto è comunque vietata quando arrechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro del soggetto. In buona sostanza, dal momento che concetti come "onore", "decoro" e "reputazione" sono strettamente connessi alla dimensione identitaria del soggetto, è bene tutelarsi in anticipo contro eventuali azioni legali da parte di quest'ultimo: facendogli firmare una liberatoria si chiede al soggetto se ritiene quelle foto pregiudizievoli per la sua persona e, qualora non lo fossero, di autorizzarne la pubblicazione o diffusione nei modi indicati nella liberatoria.
La liberatoria non è quindi un atto necessario, ma un comodo paravento. Pubblicare senza liberatoria espone al rischio di un processo, ma tale processo non è detto che condanni il fotografo; il punto è che, in tali casi, fornire la prova della non offensività dell'immagine è spesso arduo, perciò è preferibile ottenere la liberatoria.

Concludendo, il R.D. 633/1941 tutela la privacy nella misura in cui vieta indirettamente di pubblicare e, lo si ribadisce, non semplicemente riprendere, persone e volti che non si trovino in pubblico; per contro consente ogni tipo di ripresa che non si risolva in una pubblicazione perchè il pregiudizio alla persona ritratta è preso in considerazione solo in quanto esso derivi dalla diffusione dell'immagine.

IL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Probabilmente e da quando è stata emanata questa normativa che il discorso "privacy" ha subìto un esponenziale aumento di interesse, diventando argomento largamente dibattuto su praticamente tutti i fronti e qualificato come "off limits" e altamente scottante. La privacy è sacrosanta e non si tocca!
Effettivamente è quello che viene affermato all'art. 1 di tale decreto, che così recita: Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Sennonché la normativa è composta da 186 articoli, e limitarsi a "brandire" il primo con tono sofistico lo trovo quantomeno riduttivo. La normativa è molto articolata e analizzarla compiutamente non è possibile in questa sede. Ciò che ci interessa è prendere contatto con le disposizioni che riguardano, direttamente o indirettamente, la fotografia.
A tal proposito è necessario fare una prima precisazione. La normativa ha come elemento di riferimento il dato, nelle diverse accezioni di personale, identificativo, sensibile e giudiziario. Dunque non si parla, almeno esplicitamente, di immagini o fotografie. In particolare l'art. 2 fornisce le seguenti definizioni:

  1. DATO PERSONALE: è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
  2. DATI IDENTIFICATIVI: sono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
  3. DATI SENSIBILI: sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  4. DATI GIUDIZIARI: sono  i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale
Già da questa prima analisi ci si rende conto di una cosa fondamentale: l'atto del fotografare può assumere rilevanza ai fini del presente decreto, solo allorché nella fotografia sia presente un elemento che possa essere ricondotto ad una delle suindicate definizioni di "dato".

Si tratta ora di stabilire come tale rilevanza possa manifestarsi e quali conseguenze essa comporti, e a tale riguardo è opportuno precisare il concetto di "trattamento" dei dati. Sempre l'art. 2 definisce il trattamento come qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

E' bene anticipare che il decreto predispone una disciplina differente a seconda che il trattamento sia fatto da soggetti pubblici nell'ambito di una specifica attività, ovvero da privati. A noi interessa solo quest'ultima fattispecie, dal momento che ci interessa sapere come deve comportarsi il nostro fotoamatore allorché si ritrovi a fotografare dei dati personali (d'ora in poi parleremo di dati personali in generale, ricomprendendo tutte le categorie di dati di cui sopra).

Ma prima di proseguire è necessaria una precisazione: è assolutamente errato considerare dato personale il ritratto di una persona. Il ritratto rimane disciplinato dal R.D. 633/1941 nei modi che abbiamo illustrato.  

Chiarito ciò vediamo che la normativa prevede, all'art. 11, l'obbligo di informare l'interessato (per la definizione di interessato si veda l'art. 2) delle finalità e delle modalità del trattamento cui i dati sono destinati. L'informativa è funzionale all'ottenimento del consenso al trattamento dei dati, previsto come obbligatorio dall'art. 23.
L'art. 24, tuttavia, prevede tutta una serie di casi nei quali il consenso al trattamento non è necessario e tra i quali spicca quello di cui alla lettera c) del comma 1, secondo cui il consenso al trattamento non è necessario quando riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque [...], tra i quali dovrebbe rientrare, per estensione, anche una targa automobilistica.
Si potrebbe eccepire che, pur non essendo il consenso necessario in alcuni casi, sia sempre obbligatoria la previa informativa di cui all'art. 11, ma una lettura sistematica della normativa fa emergere come tale eccezione sia priva di fondamento. A tal proposito è eloquente la previsione di cui all'ART. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento, che così recita: Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
A prescindere dall'informativa, dunque, ciò che è importante è che si risponde dei danni cagionati dal trattamento dei dati personali.
Gli artt. 26 e 27, poi, prevedono una disciplina particolare e più restrittiva, per i dati sensibili e giudiziari, che potrebbe assumere rilevanza per il nostro fotoamatore qualora egli si ritrovasse a fotografare dati definibili come tali.

Da quanto detto fin'ora emergerebbe la necessità di una certa cautela per chi fotografa, che dovrebbe preoccuparsi di cosa appare nelle proprie fotografie ed, eventualmente informare l'interessato del dato personale per ottenere il consenso al trattamento. In realtà le cose non stanno così.
Una lettura sistematica della normativa fa emergere chiaramente come essa sia pensata per disciplinare l'attività di trattamento dei dati personali in modo, per così dire, sistematico, cioè nell'ambito di attività professionali, pubbliche o private, che implicano per sé stesse la raccolta e accumulazione di dati personali. La mera eventualità che un singolo privato (nel nostro caso un fotoamatore) si ritrovi per le mani dei dati personali altrui, è presa in considearazione solo marginalmente dalla normativa, che non fa altro che imporre un obbligo di previa informativa (peraltro non sempre necessario), connaturato all'obbligo di risarcimento del danno eventualmente cagionato dal trattamento. Ma ci si rende conto che una fotografia, ancorchè contenente dati personali o, addirittura dati sensibili (si pensi ad una immagine raffigurante una o più persone che stanno compiendo un particolare rito religioso, o che manifestano idee politiche pubblicamente o privatamente e in modo tale da essere evidente anche in una singola immagine), difficilmente potrà danneggiare qualcuno fintanto che rimane nell'hard disk del proprio PC o all'interno di un cassetto. Dunque, ancora una volta emerge la necessità della pubblicazione o divulgazione: solo così il privato che occasionalmente si ritrova per le mani dati personali, è in grado di nuocere all'interessato, mentre la mera detenzione di fotografie che "ritraggono" dati personali è del tutto irrilevante. Diversa la situazione per tutti i soggetti, pubblici o privati, che svolgono attività per le quali la raccolta e la gestione di dati confidenziali è strettamente necessaria, implicando la gestione di un database e l'utilizzo di strutture tecnologiche ed elettroniche (cliniche mediche, uffici amministrativi, studi legali, ecc.); tali soggetti, data la mole di dati che maneggiano, possono cagionare dei danni anche a prescindere dalla singola pubblicazione, magari per errori software o hardware nelle apparecchiature utilizzate per la raccolta e il trattamento. Per tale ragione è loro imposta tutta una serie di obblighi specifici, riguardanti, come si diceva, sia il reperimento che la tenuta, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati, nonchè la loro comunicazione all'interessato qualora questi ne faccia richiesta e, ovviamente, la richiesta del consenso al trattamento. Obblighi che, se non adempiuti, comportano sanzioni di varia natura, anche penale.

Obbligo di informativa e richiesta di consenso al trattamento, dunque, sarebbero gli unici oneri cui il fotoamatore deve adempiere per poter divulgare immagini raffiguranti dati personali, consenso che, lo si ribadisce, non è sempre necessario. Mentre nulla è previsto in merito alla mera ripresa, in quanto il mancato rispetto dell'obbligo di previa informativa non produce effetto fintanto che non si verifica un danno; danno che, per il privato che occasionalmente maneggia (quindi fotografa) dati personali, può conseguire solo alla pubblicazione o divulgazione.
Da quanto detto emerge dunque chiaramente che, ancora una volta, nessuno può impedirci di effettuare riprese di qualsiasi tipo inneggiando alla privacy; eventuali inibitorie e richieste di risarcimento possono intervenire solo successivamente alla eventuale diffusione o pubblicazione.

Ma non è tutto.

La normativa contiene altri due articoli di grande importanza per noi fotografi; si tratta, segnatamente, degli artt. 136 e 137, contenuti nel Titolo XII della Parte seconda, relativo al giornalismo e all'espressione letteraria ed artistica. In particolare:

ART. 136 - Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero:
Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.
ART. 137 - Disposizioni applicabili:
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Da questi due articoli emerge chiaramente come l'attività fotografica rientri tra le attività di cui alla lettera c) dell'art. 136, consistendo in un trattamento temporaneo, finalizzato alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi, mostre fotografiche, concorsi ecc. Per questo tipo di attività, specifica l'art. 137, non sono necessarie le autorizzazioni di cui agli artt. 26 e 27, nè è necessario il consenso previsto dall'art. 23, restando fermi soltanto i limiti relativi al diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2).

CONCLUSIONI 
Dall'analisi proposta in queste righe, necessariamente incompleta ma, ritengo, utile a tracciare un quadro d'insieme della normativa sulla privacy, emergono alcuni concetti fondamentali connessi alla pratica fotografica:
  1. La semplice ripresa, il mero atto di fotografare non è di per sè oggetto di alcuna restrizione in nome della privacy. Ciò che, eventualmente, può diventare rilevante in tal senso è la pubblicazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, dell'immagine stessa. Solo a seguito di tale diffusione si può procedere a valutare la intervenuta o meno lesione del diritto alla riservatezza. Ragion per cui, nessuno può impedirvi di fotografare, a meno che non vi ritroviate in luoghi particolari, in cui ciò è espressamente vietato (es. aree militari o musei).
  2. L'applicabilità della normativa sulla privacy, nella specie il D.Lgs. 196/2003, è subordinata alla esistenza di un doppio requisito in relazione alla fotografia.
    A) la configurazione della fotografia prodotta come "dato personale", nelle quattro accezioni di cui all'art. 2. Essa deve cioè raffigurare elementi qualificabili come dati personali, identificativi, sensibili o giudiziari per poter rendere applicabile la normativa;
    B) la fotografia deve comunque essere pubblicata, essendo anche qui irrilevante, per il privato che non svolga una attività che implichi la raccolta e la gestione sistematiche di dati personali, la semplice ripresa non seguita da divulgazione. Per tale soggetto, infatti, non può trovare applicazione il concetto di trattamento di cui all'art. 2, specificamente previsto per soggetti, pubblici o privati, che gestiscono grossi quantitativi di dati personali. In buona sostanza, per il privato di cui si parla (quindi del fotoamatore) "trattamento" coincide con "pubblicazione o divulgazione".
  3. In assenza di "dati personali" raffigurati in una immagine, e se questa non può essere qualificata come "ritratto" (che, in assenza di una specifica definizione legislativa, potrebbe essere inteso come fotografia raffigurante come soggetto principale o esclusivo una persona con volto riconoscibile, escludendo vedute generali nelle quali pur compaiono persone ma che hanno un ruolo marginale nell'economia dell'inquadratura), nessuna limitazione alla divulgazione e alla pubblicazione è possibile.
 Spero che questo articolo possa aiutare a fare chiarezza in questo complicato settore, e ad evitare sproloqui in materia di privacy nonchè illegittime inibizioni dell'atto fotografico per il popolo dei fotoamatori. Per qualunque chiarimento o per instaurare un costruttivo dibattito è sempre aperto l'invito alla discussione e al commento.



Nessun commento: